I giudici della
Corte Costituzionale hanno deciso che non è sempre punibile chi aiuta al suicidio. E' non punibile, a determinate
condizioni, chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e
liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno
vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e
psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere
decisioni libere e consapevoli.
Adesso
spetterà al Parlamento approvare una legge sul suicidio assistito.
Ma
il Parlamento non potrà occuparsi di tale questione prima di un mese quando si
conosceranno le motivazioni della Consulta.
Di
quanto dovrebbe avvenire in Parlamento se ne occupa Giovanni Rodriquez in un
articolo pubblicato su www.quotidianosanita.it.
“Sul
suicidio assistito il Parlamento non agirà in fretta. Difficilmente infatti,
dopo la sentenza della Corte Costituzionale, si incardineranno i lavori fin da
subito. Prima si dovranno attendere le motivazioni in modo da inquadrare in
maniera più puntuale la nuova normativa che dovrà necessariamente uniformarsi
al contenuto della sentenza.
A
quel punto ci sarà poi da capire in quale ramo del Parlamento avviare i lavori.
Dalla
Camera si fa pressing per far proseguire un iter avviato già dallo scorso
gennaio presso le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali, con oltre 50
audizioni già svolte.
L'obiettivo
è quello di non lasciare disperso il lavoro portato avanti fino ad oggi.
Le
commissioni, negli ultimi 9 mesi, non sono comunque ancora riuscite ad arrivare
ad un testo base condiviso che potesse in qualche modo proporre una sintesi
equilibrata tra le 13 diverse proposte di legge sul tema presentate dai diversi
gruppi parlamentari tra Camera e Senato…”.
Quanto
ai contenuti della legge saranno molti i nodi che il Parlamento sarà chiamato a
sciogliere.
“…Si
dovrà anzitutto intervenire sull'articolo 580 del codice penale, differenziando
l’istigazione al suicidio dall’aiuto al suicidio.
Quest'ultimo
caso dovrà contemplare una non punibilità, ma solo per alcune fattispecie limitate
che dovranno riguardare: ‘chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio,
autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da
trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte
di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma
pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli’.
Sarà
poi compito del Parlamento circoscrivere in maniera più puntuale queste
fattispecie.
E ancora, la Corte ha subordinato la non punibilità al ‘rispetto
delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure
palliative e sulla sedazione profonda continua e alla verifica sia delle
condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura
pubblica del servizio sanitario nazionale, sentito il parere del comitato etico
territorialmente competente’...
Altro nodo da sciogliere sarà quello riguardante le modalità
di esecuzione del suicidio assistito da parte di una struttura pubblica del
servizio sanitario nazionale, come requisito necessario per la non punibilità.
Ci sarà qui da capire se questo si andrà a tradurre nella
necessità di eseguire queste procedure esclusivamente all'interno di una
struttura del servizio sanitario nazionale o se, più semplicemente, sia
sufficiente la supervisione di una struttura di tale servizio su un
procedimento attuabile anche in altri ambienti quali, ad esempio, il domicilio
stesso del paziente come previsto dalla proposta di legge Sarli…
Infine c’è il tema dell’obiezione di coscienza…
Insomma la questione ad oggi è tutt'altro che risolta.
La stessa Consulta, a più riprese (sia nell'ordinanza di
novembre che nella sentenza dei giorni scorsi), ha richiamato il Parlamento a
legiferare sul tema.
Ma, un po’ per la delicatezza del tema, un po' per le diverse
questioni spinose che dovranno essere affrontate, non si prospettano tempi
brevissimi per l'approvazione di una legge in tema suicidio assistito”.

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