E’ possibile, in
Italia, diversamente da quanto comunemente si pensa, che un detenuto, con la
pena dell’ergastolo, non esca più dal carcere, fino alla sua morte. Ciò si
verifica quando si ha il cosiddetto ergastolo ostativo, per il quale la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia.
Quando
in Italia è, di fatto, nato l’ergastolo ostativo?
In
seguito ad una norma introdotta nel 1992, poco dopo le stragi di Capaci e di
via D’Amelio, quando l’ergastolo viene comminato essenzialmente per delitti di
criminalità organizzata, i benefici penitenziari, tra i quali la libertà
condizionale che può essere concessa agli ergastolani dopo 26 anni di
detenzione, sono diventati possibili solo quando il condannato collabori con la
giustizia oppure dimostri di non poterlo fare, perché ad esempio poco o nulla
sa.
Diversamente,
il “fine pena” è “mai”.
Non
si tratta, in realtà di casi rari. Infatti, secondo gli ultimi dati disponibili,
su 1.790 ergastolani, 1.255 sono “ostativi” (il 70,1% del totale).
Da
sempre l’ergastolo ostativo ha generato dubbi circa la compatibilità con alcuni
principi della Costituzione e del diritto sovranazionale.
Nel
giugno scorso, infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia
perché per la prima volta ha ritenuto che il regime italiano dell’ergastolo
ostativo violasse la dignità umana.
Secondo
la Cedu tale regime si applica pressocchè automaticamente in assenza di
collaborazione, senza consentire un giudizio caso per caso, nel quale siano
accertati i motivi della mancata collaborazione.
La
condanna è stata decisa in seguito al caso di Marcello Viola, cittadino
italiano, condannato a fine anni '90, dalla Corte d'Assise di Palmi, per i
reati di associazione mafiosa, omicidio, sequestro di persona, possesso
illegale di armi.
Viola,
in regime di 41 bis dal 2000, si era visto respingere le istanze volte ad
ottenere i benefici penitenziari (permessi e liberazione condizionale), poiché,
nonostante i rapporti dell'osservazione all'interno del carcere evidenziassero
la buona condotta e un cambio positivo della sua personalità, non era
stata accertata la collaborazione con la giustizia.
Secondo
la Corte europea, cui il Viola aveva denunciato la violazione dell'art. 3
(divieto di trattamenti umani e degradanti ) e dell'art. 8 (diritto al rispetto
della vita privata e familiare) della convenzione europea dei diritti umani,
per un verso, il difetto della collaborazione non può sempre essere collegato a
una scelta libera e volontaria (perchè può darsi che il rifiuto di collaborare
con la giustizia risieda nella paura di mettere in pericolo la propria vita o
quella della propria famiglia), per altro verso, la collaborazione non sempre
riflette un vero cambiamento o una effettiva dissociazione dall'ambiente
criminale.
Secondo
la Corte “l'assenza di collaborazione con la giustizia determina una
presunzione inconfutabile di pericolosità sociale” che ha per effetto di
privare il detenuto di qualsiasi prospettiva di liberazione in contrasto con la
funzione di risocializzazione della pena, che consente all'individuo di
rivedere criticamente il suo percorso criminale e di ricostruire la sua
personalità, e con il rispetto della dignità umana che si trova al centro del
sistema messo in atto dalla convenzione.
Una
decisione, quella della Cedu, che mette in discussione le disposizioni che
regolano l'ergastolo ostativo, invitando il legislatore a una revisione delle
stesse, ma che al contempo apre immediatamente nuovi spazi interpretativi alla
magistratura di sorveglianza chiamata ad un verifica concreta della
pericolosità sociale nella prospettiva di reinserimento del detenuto e di
possibilità di recuperare un giorno la libertà.
Inoltre,
in ambito italiano, pendono in Corte costituzionale due questioni relative
appunto al divieto di benefici per i condannati all’ergastolo ostativo.
In
discussione è, di nuovo, l’automatismo tra mancata collaborazione e persistente
appartenenza alla criminalità organizzata, quando la ragione del silenzio
potrebbe essere, ad esempio, il timore di ritorsioni contro sé e i propri familiari.
Secondo
quanto scritto da Carlo Melzi d’Eril e Giulio Enea Vigevani, il primo avvocato
e il secondo docente universitario, in un articolo pubblicato da “Il Sole 24
ore”, una disciplina così rigida, come quella prevista con l’ergastolo
ostativo, sarebbe da superare.
Oggi,
infatti, l’emergenza, alla base della nascita dell’ergastolo ostativo, almeno
in termini di violenza così eclatante, sembra essere meno acuta: gli omicidi
calano e di stragi, in Italia, non si ha notizia da 25 anni.
E
così concludono Melzi d’Eril e Vigevani: “Ci piacerebbe vivere in una
democrazia matura, che dovrebbe avere la forza di rinunciare agli strumenti
punitivi estremi o prevederne un’applicazione più limitata e non automatica,
come invece accade ora con l’ergastolo ostativo”.

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