martedì 24 settembre 2019

Il fine pena mai esiste, purtroppo



E’ possibile, in Italia, diversamente da quanto comunemente si pensa, che un detenuto, con la pena dell’ergastolo, non esca più dal carcere, fino alla sua morte. Ciò si verifica quando si ha il cosiddetto ergastolo ostativo, per il quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia.

Quando in Italia è, di fatto, nato l’ergastolo ostativo?

In seguito ad una norma introdotta nel 1992, poco dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, quando l’ergastolo viene comminato essenzialmente per delitti di criminalità organizzata, i benefici penitenziari, tra i quali la libertà condizionale che può essere concessa agli ergastolani dopo 26 anni di detenzione, sono diventati possibili solo quando il condannato collabori con la giustizia oppure dimostri di non poterlo fare, perché ad esempio poco o nulla sa.

Diversamente, il “fine pena” è “mai”.

Non si tratta, in realtà di casi rari. Infatti, secondo gli ultimi dati disponibili, su 1.790 ergastolani, 1.255 sono “ostativi” (il 70,1% del totale).

Da sempre l’ergastolo ostativo ha generato dubbi circa la compatibilità con alcuni principi della Costituzione e del diritto sovranazionale.

Nel giugno scorso, infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia perché per la prima volta ha ritenuto che il regime italiano dell’ergastolo ostativo violasse la dignità umana.

Secondo la Cedu tale regime si applica pressocchè automaticamente in assenza di collaborazione, senza consentire un giudizio caso per caso, nel quale siano accertati i motivi della mancata collaborazione.

La condanna è stata decisa in seguito al caso di Marcello Viola, cittadino italiano, condannato a fine anni '90, dalla Corte d'Assise di Palmi, per i reati di associazione mafiosa, omicidio, sequestro di persona, possesso illegale di armi.

Viola, in regime di 41 bis dal 2000, si era visto respingere le istanze volte ad ottenere i benefici penitenziari (permessi e liberazione condizionale), poiché, nonostante i rapporti dell'osservazione all'interno del carcere evidenziassero la buona condotta e un cambio positivo della sua personalità,  non era stata accertata la collaborazione con la giustizia.

Secondo la Corte europea, cui il Viola aveva denunciato la violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti umani e degradanti ) e dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della convenzione europea dei diritti umani, per un verso, il difetto della collaborazione non può sempre essere collegato a una scelta libera e volontaria (perchè può darsi che il rifiuto di collaborare con la giustizia risieda nella paura di mettere in pericolo la propria vita o quella della propria famiglia), per altro verso, la collaborazione non sempre riflette un vero cambiamento o una effettiva dissociazione dall'ambiente criminale.

Secondo la Corte “l'assenza di collaborazione con la giustizia determina una presunzione inconfutabile di pericolosità sociale” che ha per effetto di privare il detenuto di qualsiasi prospettiva di liberazione in contrasto con la funzione di risocializzazione della pena, che consente all'individuo di rivedere criticamente il suo percorso criminale e di ricostruire la sua personalità, e con il rispetto della dignità umana che si trova al centro del sistema messo in atto dalla convenzione.

Una decisione, quella della Cedu, che mette in discussione le disposizioni che regolano l'ergastolo ostativo, invitando il legislatore a una revisione delle stesse, ma che al contempo apre immediatamente nuovi spazi interpretativi alla magistratura di sorveglianza chiamata ad un verifica concreta della pericolosità sociale nella prospettiva di reinserimento del detenuto e di possibilità di recuperare un giorno la libertà.

Inoltre, in ambito italiano, pendono in Corte costituzionale due questioni relative appunto al divieto di benefici per i condannati all’ergastolo ostativo.

In discussione è, di nuovo, l’automatismo tra mancata collaborazione e persistente appartenenza alla criminalità organizzata, quando la ragione del silenzio potrebbe essere, ad esempio, il timore di ritorsioni contro sé e i propri familiari.

Secondo quanto scritto da Carlo Melzi d’Eril e Giulio Enea Vigevani, il primo avvocato e il secondo docente universitario, in un articolo pubblicato da “Il Sole 24 ore”, una disciplina così rigida, come quella prevista con l’ergastolo ostativo, sarebbe da superare.

Oggi, infatti, l’emergenza, alla base della nascita dell’ergastolo ostativo, almeno in termini di violenza così eclatante, sembra essere meno acuta: gli omicidi calano e di stragi, in Italia, non si ha notizia da 25 anni.

E così concludono Melzi d’Eril e Vigevani: “Ci piacerebbe vivere in una democrazia matura, che dovrebbe avere la forza di rinunciare agli strumenti punitivi estremi o prevederne un’applicazione più limitata e non automatica, come invece accade ora con l’ergastolo ostativo”.

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