Come
previsto da molti, mi sembra che, passati pochi giorni dalla sua morte, ci
siamo già dimenticati di Fabo, di Fabiano Antonioni e della sua decisione di
sottoporsi al suicidio assistito in una clinica svizzera.
I media tradizionali non si occupano più della sua vicenda. Lo stesso
avviene nei social media.
I rappresentanti del mondo politico e delle
istituzioni non rilasciano più dichiarazioni sulla decisione di Fabo e sulle
problematiche ad essa connesse, in primo luogo l’assenza, in Italia, di una
legge sia sul testamento biologico che sull’eutanasia.
La conferenza dei capigruppo della Camera ha
rinviato al 13 marzo l’inizio della discussione in aula della proposta di legge
sul testamento biologico, approvata dalla commissione Affari Sociali.
Io spero che, in tempi brevi, sia approvata, prima
della Camera e poi dal Senato, una legge sul testamento biologico.
Sarebbe questo infatti il modo migliore per
ricordare Fabo e tutti gli altri che, in passato, hanno compiuto una scelta
simile.
Per la verità, io credo che sarebbe necessario
approvare anche una legge che consenta, a certe condizioni, di praticare, nel
nostro Paese, l’eutanasia.
Ma mi rendo conto che, al momento, purtroppo,
sarebbe chiedere troppo e mi accontenterei che nell’ordinamento giuridico
italiano fosse finalmente presente una legge sul testamento biologico.
Mi sembra opportuno riportare l’articolo 3 della
proposta di legge sul testamento biologico, varata dalla commissione affari
sociali della Camera, riguardante le cosiddette disposizioni anticipate di
trattamento (Dat):
“Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di
volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi
può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (‘Dat’), esprimere le
proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il
consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
Indica altresì una persona di sua fiducia (‘fiduciario’) che ne faccia le veci
e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne,
capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del
fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle Dat o con atto
successivo, che viene allegato alle Dat. Il fiduciario può rinunciare alla
nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente.
L’incarico del fiduciario può essere revocato dal
disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina
e senza obbligo di motivazione.
Nel caso in cui le Dat non contengano l’indicazione
del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, le Dat mantengono
valore in merito alle convinzioni e preferenze del disponente. In caso di
necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un fiduciario o investe
di tali compiti l’amministratore di sostegno, ascoltando nel procedimento il
coniuge o la parte dell’unione civile o, in mancanza, i figli, o, in mancanza,
gli ascendenti.
Fermo restando quanto previsto dal comma 7
dell’articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle Dat le quali possono
essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il
fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all’atto della
sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle
condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico, si procede
ai sensi di quanto previsto dal comma 3.
Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per
scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro
pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o
convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo
consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi
che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme
sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di
emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad
almeno due testimoni.
Le Regioni che adottino modalità telematiche di
gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre
modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio
sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di
copia delle Dat, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento
nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se
darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero della salute, le Regioni e le Aziende
sanitarie, provvedono ad informare della possibilità di redigere le
disposizioni anticipate di trattamento in base alla presente legge”.

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